Il sogno di una pace universale e i crimini di guerra.

Il sogno di una pace universale è una vecchia idea che si allontana sempre più. La previsione di Kant per il suo progetto di pace non si è avverata: gli uomini non hanno imparato nulla dalla devastazione che la guerra comporta, come Kant aveva invece preconizzato, e la guerra continua a essere strumento di risoluzione delle controversie, anche in presenza di devastazioni assai più terribili rispetto al passato. Pure infatti la previsione, più moderna, che le grandi potenze nucleari non si sarebbero mai contrapposte con un conflitto bellico, se non altro perché una guerra condotta con armi nucleari non avrebbe vincitori ma solo sconfitti, è una convinzione che vacilla. La guerra non è poi solo un male in sé, strumento di prevaricazione e di tutela di interessi particolaristici, ma comporta tutta una serie di altri crimini e malvagità che la coscienza, umana e sociale, non accetta rimangano impuniti. Le terribili immagini che ci arrivano dalla Ucraina, in particolare in questi giorni dalla cittadina di Bucha, con i corpi di civili martoriati, con le deportazioni e gli stupri segnalati in tante altre zone di guerra, risvegliano nella opinione pubblica mondiale, almeno in quella che si forma liberamente, sensi di sgomento e raccapriccio e provocano la richiesta di giustizia e di punizione dei responsabili.

La guerra è stata a lungo il buio del diritto, e continuerà a esserlo come tale, ma forse oggi è dato intravvedere con fatica qualche speranza di luce. Il diritto penale internazionale è una creazione del Novecento, prima con il Trattato di Versailles del 1919 e poi con la creazione dei Tribunali Militari di Norimberga e Tokio, con la svolta dello Statuto di Roma, entrato in vigore nel 2002, che ha istituto la Corte Penale Internazionale (con sede all’Aja). La Corte è il primo esempio di giustizia penale permanente, indipendente e sovrastatuale. Giudica dei più gravi crimini, che allarmano l’intera comunità internazionale: dunque dei crimini contro l’umanità (come riduzione in schiavitù, tratta di donne e minori, forzata sparizione di persone, persecuzione per motivi razziali, religiosi o di genere, stupro) e dei crimini di guerra (quali impiego di varie categorie di armi, attacchi diretti e intenzionali contro la popolazione civile, trasferimento da parte della potenza occupante di parte della sua popolazione civile nel territorio occupato ovvero espulsione della popolazione del territorio occupato, o, infine, attacchi contro ospedali, edifici storici o destinati alla religione, all’istruzione, all’arte o alla scienza).

Cosa potrà accadere per questi crimini commessi in Ucraina? Innanzitutto lo Statuto di Roma vincola chi ha ratificato il Trattato: l’Italia lo ha prontamente ratificato già dal 1999, ma tra i 124 Stati parte del Trattato non compaiono – purtroppo significativamente – i maggiori attori sulla scena internazionale, cioè proprio la Russia, gli Usa (che in passato si sono strenuamente opposti alla Corte ma che oggi dichiarano il loro supporto alla Corte per le indagini in Ucraina) e la Cina. Ma la giurisdizione della Corte Penale Internazionale può nel caso della guerra in Ucraina (che peraltro ha firmato ma non ha mai ratificato il Trattato di Roma) ugualmente dispiegarsi ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di Roma, in virtù del quale anche chi, non sottoscrittore, commette crimini di guerra nel territorio ucraino resta soggetto alla giurisdizione della Corte Penale Internazionale, dato che l’Ucraina ha comunque accettato nel 2014, la giurisdizione della Corte Penale Internazionale; e ai primi di marzo già 39 Stati (tra cui l’Italia) hanno chiesto alla Corte dell’Aia di indagare i crimini internazionali commessi nell’ambito del conflitto e il 16 marzo scorso il Procuratore capo della Corte, l’inglese Karim Khan, si è recato personalmente in Ucraina e in Polonia per prendere contatto con i vertici giudiziari, essendo la sfida immediata documentare e assicurare le prove dei crimini in corso. Dunque una prospettiva di Giustizia esiste, incerta nei tempi ma importante per chi crede in un ordine internazionale basato sui diritti fondamentali della persona umana.

Non risponderà invece la Russia dell’aggressione, altro crimine internazionale, che prevede un regime particolare: ai sensi dello Statuto, perché vi sia giurisdizione si richiede che entrambi gli Stati coinvolti siano membri della Corte, cosa che né la Russia né l’Ucraina sono; né è ovviamente pensabile che la procedura si avvii su richiesta del Consiglio di Sicurezza dell’Onu (dove la Russia ha potere di veto). Una delle tante implicazioni di un sistema mondiale assai lontano – per definizione – dall’idea della pace universale.

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