La Consulta non è supplente della politica

Storicamente  i referendum rappresentano una risposta popolare e politica a un quesito tecnico su temi che investono lo stesso nostro vivere comune. La vicenda della recente “bocciatura” delle proposte referendarie in tema di abolizione del reato di omicidio del consenziente, di alcune norme in tema di stupefacenti e di quella che fa onere allo Stato e non direttamente al giudice del risarcimento, appare davvero emblematica. Limitiamoci alla richiesta di eliminazione dal nostro codice penale dell’omicidio del consenziente. Il tema di immediato risalto sotteso alla richiesta era (è) il giudizio sulle uccisioni pietose, vicende terribilmente penose e intrise di sofferenza, ma in una prospettiva di fondo era quello di valutare se oggi davvero il bene vita possa ritenersi indisponibile dal suo titolare, come nella visione del Legislatore del 1930 (momento dell’emanazione del Codice penale vigente), oppure se il principio personalista, che (seppur variamente inteso) informa la Costituzione e numerose fonti sovranazionali, abbia condotto a un indebolimento del principio di indisponibilità della vita, un tempo assoluto ma oggi recessivo, almeno in alcune particolari situazioni espressive dell’autodeterminazione individuale. L’omicidio del consenziente punisce con una pena ridotta (la reclusione da 6 a 15 anni) rispetto all’omicidio volontario «chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui»: questo consenso deve essere espressione di una scelta personale, matura, libera e consapevole, altrimenti si applicano le disposizioni sull’omicidio comune. Per la Corte costituzionale è stato ovvio ricordare che l’applicazione dell’art. 579 del codice penale prescinde – come è facile notare leggendo la norma anche per il non giurista – dal movente dell’autore del reato e dalle condizioni della vittima, purché essa sia capace di esprimere un consenso valido. Dunque, molto semplicemente, il campo di applicazione di questa disposizione è più ampio delle uccisioni pietose o delle pratiche di eutanasia in ambito medico-sanitario, anche se queste in tempi recenti sono divenute l’ambito di maggiore rilevanza pratica. Ecco spiegato perché – come aveva avvertito la dottrina penalistica – con  la semplice abolizione dell’omicidio del consenziente, senza altri correttivi di legge, si sarebbe potuto chiedere di morire, purché maggiorenni, capaci di intendere e volere, e non coartati, anche per denaro, gioco, sport, sfida, o per consapevole accettazione del rischio mortale di una attività estremamente pericolosa. Ci pare impossibile che di questa autentica implosione del sistema non siano stati consapevoli i proponenti del referendum: dunque lo scopo era soprattutto quello di vincere il blocco legislativo in atto, di costringere il Parlamento a intervenire, magari con il sollecito della Corte. Secondo alcuni autorevoli osservatori, infatti, la Corte costituzionale avrebbe potuto far di più, indicando per esempio una soluzione compatibile con la conservazione del referendum, procedendo a una apertura simile a quella manifestata in occasione della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’aiuto al suicidio, quando aveva escluso la punibilità di chi avesse agevolato il proposito di porre fine alla propria vita da parte di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile. Tutto ciò avrebbe significato però l’esigenza di un intervento coordinato e immediato del Parlamento, una riorganizzazione del sistema, sul quale forse la Corte non contava. A noi sembra che la Corte non potesse assumersi oltre un compito di supplenza del Parlamento, il quale deve assumere in proprio la responsabilità di scelte epocali. Sennonché il Parlamento non è una entità diversa dal popolo che rappresenta e su talune essenziali questioni, come la disponibilità del bene vita, è diviso così come anche tra i cittadini vi sono diverse sensibilità. E allora sarebbe auspicabile che su certi temi, come la disponibilità del bene vita, lo stato della giustizia, l’uso di stupefacenti, le forze politiche (e i singoli rappresentanti) già in campagna elettorale esprimessero con chiarezza il proprio intendimento e lo affidassero al giudizio degli elettori. Sarà poi il principio democratico della maggioranza a definire la soluzione, purché finalmente si scelga, perché il non scegliere è una sconfitta alla quale non ci si può abituare.

Pubblicato su La Nuova Sardegna del 22 febbraio 2022

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